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Riconoscimento facciale e diritti fondamentali

L’European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) ha pubblicato un paper che analizza le ripercussioni che hanno sulla tutela dei diritti fondamentali le nuove tecnologie di riconoscimento facciale – che trattano dati sensibili quali i dati biometrici – implementate ed utilizzate dalle pubbliche autorità.

Queste nuove tecnologie sono infatti già utilizzate nel settore privato, per la pubblicità, il marketing e altri scopi; ad esempio, attraverso la profilazione dei singoli clienti si è in grado di prevedere le preferenze verso i prodotti in base alle espressioni facciali. Ma le tecnologie di riconoscimento facciale aprono nuove possibilità anche per la pubblica amministrazione, ed in particolare per le attività di law enforcement e di gestione delle frontiere. Ed è su queste ultime che si concentra il paper della FRA, il quale prende in considerazione, in particolare, il confronto dei filmati ottenuti da videocamere (CCTV) con le banche dati di immagini facciali (ad esempio watchlist) nell’ambito delle attività sopra evidenziate. Questa tecnologia, spesso definita come “tecnologia di riconoscimento facciale dal vivo”, coincide con una forma specifica di videosorveglianza ed è, ad oggi, utilizzata da non molte autorità nazionali di polizia in Europa.

I diritti fondamentali che risultano maggiormente toccati dall’utilizzo di questi nuovi strumenti tecnologici sono: il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 della Carta di Nizza e art. 8 della CEDU); il diritto alla non discriminazione (art. 21 della Carta di Nizza e art. 14 della CEDU); i diritti dei minori (art. 24 Carta) e degli anziani; il diritto alla libertà di espressione, di riunione e di associazione (art. 11 della Carta di Nizza e art. 10 della CEDU); il diritto ad una buona amministrazione (principio del diritto dell’UE elaborato dalla CGUE e diritto fondamentale sancito dall’articolo 41 della Carta, anche se solo per le azioni delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE); il diritto ad un giusto processo (art. 47 della Carta ed art. 6 CEDU).

Per approfondire: E. SACCHETTO, Face to face: il complesso rapporto tra automated facial recognition technology e processo penale, in Legislazione penale, 16 ottobre 2020.

The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) has published a paper that analyzes the repercussions on the protection of fundamental rights of new facial recognition technologies – which deal with sensitive data such as biometric data – implemented and used by public authorities. These new technologies are in fact already used in the private sector, for advertising, marketing and other purposes; for example, through the profiling of individual customers it is possible to predict preferences towards products based on facial expressions. But facial recognition technologies also open up new possibilities for public administration, and in particular for law enforcement and border management activities. The FRA paper focuses on the latter and considers, in particular, the comparison of footage obtained from video cameras (CCTV) with facial image databases (e.g. watchlists) in the context of the activities highlighted above. This technology, often referred to as “live facial recognition technology”, coincides with a specific form of video surveillance and is, to date, used by not many national police authorities in Europe.

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)