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Protezione dei dati personali e processo penale.

Lettera del presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in merito alla celebrazione da remoto delle udienze penali.

 

L’ipotesi di un processo penale “da remoto” (per come previsto dal comma 12 dell’art. 83 D.l. n. 18/2020, oltre che dai commi 12 bis, ter, quater e quinquies che il disegno di legge di conversione approvato dal Senato e dalla Camera inserisce nello stesso articolo), oltre che sollevare forti dubbi sulla propria legittimità, per la paventata compromissione di principi costituzionali che regolano il processo penale, pone anche diverse questioni in materia di protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, tema che trova la sua specifica regolamentazione nel D.lgs. n. 51/2018.

Tra le diverse problematiche sollevate dall’Autorità del Garante, rispondendo alla lettera dell’Unione delle Camere Penali italiane, una prima questione riguarda le piattaforme che si potrebbero utilizzare (secondo il provvedimento emanato dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati), come Teams o Skype for Business, le quali fanno capo a Microsoft Corporation, società avente sede negli Stati Uniti e pertanto soggetta al c.d. Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), che consente la discoverydei dati contenuti nei server del fornitore di servizi, anche se localizzati al di fuori del territorio statunitense, su semplice richiesta dell’autorità governativa.

Una seconda questione riguarda invece le garanzie poste a presidio della cyber security di questi sistemi.Infatti, si pone il dubbio se un collegamento da remoto per lo svolgimento delle udienze, degli atti di indagine e delle camere di consiglio che si serve della rete internet pubblica (rendendo quindi i dati delle connessioni facilmente intercettabili), e non della R.U.G. (Rete Unica Giustizia), sia strumento adeguato per garantire la sicurezza informatica di tali strumenti.

The hypothesis of a “telematic” criminal trial (as provided for by paragraph 12 of Article 83 of Legislative Decree No. 18/2020), as well as raising strong doubts about its legitimacy, due to the feared compromise of constitutional principles that regulate the criminal trial, also raises several questions regarding the protection of personal data processed by the competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection and prosecution of crimes or execution of criminal penalties, a subject that finds its specific regulation in Legislative Decree no. 51/2018.

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)