Indietro Cyber-Investigation

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 13 maggio 2020 (ud. 5 giugno 2019), n. 14725/2020 – Pres. Elisabetta Rosi, Est. Donatella Galterio

L’acquisizione della messaggistica scambiata tramite il sistema telefonico BlackBerry equivale ad un’intercettazione telefonica, poiché in questo caso la chat, anche se non contestuale, costituisce un flusso di comunicazioni in corso, non un insieme di dati statici come per i messaggi WhatsApp e gli SMS.

Inoltre, l’acquisizione della stessa non necessita di rogatoria internazionale quando le comunicazioni sono avvenute in Italia o attraverso un terminale presente sul suolo nazionale, ed è irrilevante il fatto che per decriptare i dati indentificativi associati ai codici PIN sia necessario ricorrere alla collaborazione del produttore del sistema operativo avente sede in uno stato extraeuropeo, collaborazione che, se spontaneamente prestata, rende non necessario il ricorso alla rogatoria internazionale per l’acquisizione dei dati telematici. Infatti, l’attività di decriptazione viene svolta in un’unica rete globale che non corrisponde ad alcun luogo geografico, al cui interno viaggiano soltanto le chiavi di decodificazione, mentre i dati che ne sono oggetto (i cd. dati grezzi) restano fisicamente nel luogo in cui sono stati emessi e, dunque, nella fattispecie, in Italia.

The acquisition of the messaging exchanged through the BlackBerry telephone system is equivalent to the interception of the telephone, because in this case, even if not contextual, the chat constitutes a flow of communications, not a set of static data such as for WhatsApp messages and SMS. Furthermore, the acquisition of this chat does not require an international rogatory when the communications took place in Italy or through a terminal located in the national territory, and the fact that to decrypt the identification data associated with the PIN codes it is necessary to resort to the collaboration of the manufacturer of the operating system based in a non-European state is irrelevant. Also if the collaboration is spontaneously provided makes recourse to the international letters rogatory for the acquisition of telematic data unnecessary. In fact, the decryption activity is carried out in a single global network that has no geography, within which only the decoding keys travel, while the data that are the object (the so-called raw data) remain physically in the place where were issued and, therefore, in this case, in Italy.

In senso conforme: 1) riferita alla messaggistica proveniente dal sistema Blackberry – Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 23 dicembre 2015 (ud. 10 novembre 2015) n. 50452/2015 – Pres. Amedeo Franco, Est. Elisabetta Rosi; Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 30 settembre 2016 (ud. 28 giugno 2016) n. 40903/2016 – Pres. Luisa Bianchi, Est. Vincenzo Pezzella. 2) sulla necessità di far ricorso alla rogatoria solo per conversazioni che intercorrono su utenze estere o su terminali tra soggetti che non si trovino in territorio italiano – Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 2 marzo 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 9161/2015 – Pres. Carlo Giuseppe Brusco, Est. Emilio Iannello; Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 14 gennaio 2016 (ud. 4 novembre 2015), n. 1342/2016 – Pres. Antonio Agrò, Est. Alessandra Bassi; Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23 agosto 2019 (ud. 9 maggio 2019), n. 36381/2019 – Pres. Grazia Lapalorcia, Est. Vito De Nicola.

La difesa non ha diritto ad accedere alla memoria centralizzata informatica della Procura al fine di verificare la diretta acquisizione delle intercettazioni al server, dato che il suo diritto di accesso alle registrazioni, anche ai fini dell’ascolto degli originali, può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione dei file estratti dai supporti informatici, che prescindano dall’accesso diretto al server dell’ufficio istituzionalmente deputato alla conservazione degli atti e, quindi, garante della loro genuinità, del trattamento dei dati e della loro segretezza.

The defense has no right to access the centralized computerized memory of the Prosecutor office in order to verify the direct acquisition of the interceptions to the server, given that its right of access to the recordings, also for the purpose of listening to the originals, can be guaranteed through appropriate technicians systems, such as the duplication of files extracted from IT media, which disregard direct access to the server of the office institutionally responsible for the conservation of documents and, therefore, guarantor of their authenticity, data processing and their secrecy.

In senso conforme: Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza 25 settembre 2017 (ud. 6 giugno 2017), n. 44006/2017 – Pres. Vincenzo Rotundo, Est. Emilia Anna Giordano; Corte di Cassazione, Sez. VI penale, 1 giugno 2012 (ud. 15 dicembre 2011), n. 21265/2012, Pres. Giovanni De Roberto, Est. Nicola Milo.

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All’interno dell’OC collaborano ricercatori, professionisti, operatori del diritto ed esperti informatici specializzati nel settore "diritto e nuove tecnologie". 

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)