Indietro Frodi e abusi di carte di credito

Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 21 luglio 2020 (ud. 1 luglio 2020), n. 21831/2020 – Pres. Giovanni Diotallevi – Rel. Aielli Lucia

La Corte di Cassazione ribadisce che il delitto di frode informatica ex art. 640-ter c.p. e di indebito utilizzo di carte di credito, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, co. 9, ora art. 493-ter c.p., sono tra loro in rapporto di specialità, perché l’utilizzazione fraudolenta del sistema informatico costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di codici d’accesso. Pertanto, integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi, fra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua.

Conformi: Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 25 maggio 2017 (ud. 9 maggio 2017), n. 26229/2017 – Pres. Giovanni Diotallevi – Rel. Giuseppe Coscioni; Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 16 ottobre 2015 (ud. 30 settembre 2015), n. 41777/2015, Pres. Antonio Esposito – Rel. Carrelli Palombi di Montrone Roberto Maria.

Difformi: Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza 14 gennaio 2016 (ud. 4 novembre 2015), n. 1333/2015 – Pres. Antonio Agrò – Rel. Alessandra Bassi.

Cfr. anche: Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 12 dicembre 2019 (ud. 30 ottobre 2019), n. 50395/2019 – Pres. Giovanni Diotallevi – Rel. Alfredo Mantovano; Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 23 febbraio 2017 (ud. 14 febbraio 2017), n. 8913/2017 – Pres. Antonio Prestipino – Rel. Marco Alma.

The Supreme Court states that the crime of computer fraud pursuant to Article 640-ter of the Italian Criminal Code and the undue use of credit cards, pursuant to Legislative Decree no. 231 of 2007, Article 55, paragraph 9, now Article 493-ter of the Italian Criminal Code, are in a special relationship with each other, because the fraudulent use of the computer system is an absorbing premise compared to the general undue use of access codes. Therefore, the crime of computer fraud, and not that of undue use of credit cards, is integrated with the conduct of a person who, using a forged credit card and an access code fraudulently captured previously, illegally penetrates the banking computer system and carries out illegal fund transfer operations, including the withdrawal of cash through continuous cash services.

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