Indietro Temi penalistici generali del Cybercrime

Principali orientamenti della Procura Generale sulla risoluzione dei contrasti con riferimento all’attribuzione delle indagini sui reati informatici e cibernetici, a cura di Fulvio Baldi

Si riportano qui i punti salienti del Vademecum diffuso dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in merito ai criteri adottati per la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra Procure territoriali nella fase delle indagini preliminari con riferimento ai reati informatici e cibernetici.

Le truffe on line

Ai fini della determinazione della competenza, rileva:

1) nei casi di pagamento a mezzo vaglia postale, il luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso;

2) nei casi di pagamento a mezzo bonifico, il luogo ove ha sede la filiale presso la quale l’autore della condotta ha acceso il conto corrente su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario;

3) nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (postepay e simili), e ove detta carta sia “appoggiata” su un conto corrente bancario o postale, il luogo ove hanno sede la filiale della banca o l’ufficio postale presso il quale è stato acceso il conto medesimo;

4) nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (postepay e simili), e ove detta carta non sia “appoggiata” ad alcun conto corrente, il luogo ove hanno sede l’ufficio o l’esercizio commerciale presso il quale la carta prepagata è stata attivata (identificabile attraverso il cd. codice univoco della carta).

Laddove le indagini non abbiano consentito di acquisire alcuno dei dati di cui ai punti precedenti, ai sensi dell’art. 9 cpv. c. p. p., il luogo di residenza e di domicilio dell’indagato. E’ appena il caso di aggiungere che tali criteri consentono una più agevole concentrazione delle indagini ed un più efficace esercizio dell’azione penale che talora ha una pluralità consistente di persone offese.

Frode informatica ed accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 640 ter e 615 ter c.p.)

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, nel reato di frode informatica il momento consumativo va individuato nel luogo di esecuzione della attività manipolatoria del sistema di elaborazione dei dati, che può coincidere con il conseguimento del profitto anche non economico. Laddove non si conosca il primo luogo, ci si rivolgerà a quello ove il profitto è stato conseguito (orientamento non pacifico in giurisprudenza: contra v. Cass., Sez. I, n. 40303 del 2013, per cui il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico non è quello in cui vengono inseriti i dati idonei ad entrare nel sistema bensì quello dove materialmente è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione del cliente).

Stante la connessione e la maggiore gravità rispetto all’altro di cui all’art. 615 ter c.p., sarà questo reato a determinare la competenza.

Il reato di diffamazione via Internet

L’inserimento di frasi offensive o di immagini denigratorie nella rete telematica (internet) dà luogo ad un reato di evento che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa. Quando, tuttavia, non sono noti né il luogo in cui le espressioni, inserite nella rete telematica, lesive della reputazione della persona offesa, sono state percepite da terzi (art. 8 c.p.p.), né il luogo in cui l’agente ha immesso le stesse nel relativo “sito” web, condotta che costituisce una parte dell’azione (art. 9, co. 1 c.p.p.) per l’individuazione del luogo di consumazione del delitto de quo deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all’art. 9, co. 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’indagato, ovvero ancora al criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 3 c.p.p.

Nel ribadire il principio di cui sopra, si è altresì precisato che il diverso luogo nel quale risultano immesse nel web le espressioni ritenute lesive dell’altrui reputazione potrebbero venire in considerazione solo qualora mancasse l’effettiva percezione della notizia, e, quindi, nel caso di reato tentato.

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All’interno dell’OC collaborano ricercatori, professionisti, operatori del diritto ed esperti informatici specializzati nel settore "diritto e nuove tecnologie". 

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)