Integra il delitto di cui all’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che acceda o si mantenga nel sistema informatico o telematico (nella specie, Registro delle notizie di reato), per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
The conduct of a public official or a person in charge of a public service consisting in the access or in staying on computer or telematic systems for reasons absolutely foreign or different to those in respect of which the access is conferred, integrates the crime of art. 615-ter, second paragraph, no. 1, of the penal code.
Conforme: Corte di Cassazione, sez. V penale, 22 maggio 2013 (ud. 24 aprile 2013), n. 22024/2013 – Pres. Gennaro Marasca, Est. Maurizio Fumo (Carnevale).
Difforme: Corte di Cassazione, sez. V penale, 24 ottobre 2014 (ud. 20 giugno 2014), n. 44390/2014, Pres. Maurizio Fumo, Est. Antonio Settembre (Mecca).