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Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020 n. 178 il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. In particolare, per quanto attiene alla disciplina antiriciclaggio applicabile a banche e intermediari finanziari, il co. 3 dell’art. 27 apporta diverse modifiche al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, escludendo la necessità in capo ai destinatari della normativa antiriciclaggio di acquisire copia e riscontrare in ogni caso il documento d’identità del cliente in sede di assolvimento degli obblighi di adeguata verifica a distanza, sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente, compresi gli strumenti di verifica dell’identità digitale, idonei e sicuri, previsti dalla normativa europea.

Inoltre, la norma in questione ha modificato l’art. 19, comma 1, lettera a), n. 2 del d.lgs. n. 231/2007, che disciplina le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica a distanza, prevedendo oggi che tale obbligo sia considerato assolto attraverso l’utilizzo di strumenti di identificazione digitali quando il cliente possieda un’identità digitale di livello di garanzia “almeno significativo”, non più “di livello massimo di sicurezza” come previsto in precedenza, intendendosi ricompresi in tal senso i livelli di garanzia “significativo” ed “elevato” indicati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 (c.d. eIDas). Inoltre viene consentita l’identificazione a distanza anche del cliente in possesso di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata (c.d. FEQ) incluso nel novero dei servizi fiduciari del medesimo Regolamento eIDAS. Per quanto riguarda, invece, l’adeguata verifica a distanza per il comparto delle carte di pagamento e dispositivi analoghi, si prevede che, in caso di instaurazione di rapporti continuativi relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, l’identificazione del cliente a distanza possa avvenire tramite l’esecuzione di un bonifico disposto dal cliente stesso verso un conto di pagamento intestato al soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio – tenuto quindi ad adempiere all’adeguata verifica del cliente – a condizione che il bonifico sia stato disposto previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti di autenticazione forte previsti dal Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017. Infine, è stato precisato che la verifica dell’identità del cliente richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all’atto di identificazione “solo” laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)