Con questa proposta, rientrante nel pacchetto sulla Finanza Digitale Europea come definito con la Comunicazione sulla relativa strategia (supra sub 4) e quella sulla strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l’UE (supra sub 5), entrambe presentate il 24 settembre 2020, la Commissione intende regolamentare le cripto-attività che non rientrano nella vigente legislazione dell’UE in materia di servizi finanziari, nonché i token di moneta elettronica, garantendo livelli adeguati di tutela dei consumatori e degli investitori e di integrità del mercato.
Si intende predisporre un insieme di misure per far fronte ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria e la politica monetaria che potrebbero scaturire, in particolare, dai token di moneta elettronica significativi, dai token collegati ad attività e dai token collegati ad attività significative, i c.d. stablecoin, per cui è prevista una disciplina apposita e particolarmente stringente sia in termini operativi e di vigilanza, sia prudenziali e di governance.
La proposta di regolamento è suddivisa in nove titoli nei quali sono previste norme uniformi per quanto riguarda: (a) gli obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività; (b) l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica; c) la gestione, l’organizzazione e la governance degli emittenti di token collegati ad attività, degli emittenti di token di moneta elettronica e dei fornitori di servizi per le cripto-attività; (d) le disposizioni a tutela dei consumatori per quanto riguarda l’emissione, la negoziazione, lo scambio e la custodia delle cripto-attività; (e) le misure volte a prevenire gli abusi di mercato.
In particolare, il titolo VI introduce divieti e obblighi per prevenire questi abusi e le manipolazioni di mercato riguardanti le cripto-attività, definendo la nozione di informazione privilegiata e vietandone l’abuso e la divulgazione illecita. Il Titolo VII al capo II stabilisce le sanzioni amministrative anche per la violazione dei divieti e degli obblighi fissati dal titolo VI, che dovrebbero essere applicate dall’autorità di settore e con salvezza delle sanzioni penali già contemplate dal diritto nazionale.
Al fine sempre di limitare i rischi di frode e di pratiche illecite è, inoltre, prevista la modificare della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in modo da rendere applicabile il regime di protezione del whistleblower alle segnalazioni alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento in questione.