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Legge 27 novembre 2020, n. 159

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020 la Legge 27 novembre 2020, n. 159, approvata il 25 novembre scorso dalla Camera, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

La legge di conversione ha aggiunto all’art. 1 del citato decreto un inedito co. 4-undecies, che, in considerazione della crescente diffusione dell’accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese durante l’emergenza epidemiologica da  COVID-19, prevede nuove disposizioni in materia di servizi finanziari. In particolare, modifica l’art. 36 del D.L. n. 34 del 2019 (cd. Decreto Crescita), convertito nella Legge n. 58 del 2019, i cui commi dal 2-bis al 2-decies mirano a creare uno spazio tecnico-normativo sperimentale per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (settore cd. Fintech), con una regolamentazione semplificata, ma garantendo un livello di protezione adeguato per gli investitori. La nuova norma del D.L. posticipa al 31 gennaio 2021 il termine per regolamentare l’avvio della sperimentazione, ne amplia la durata massima potenziale, che potrà essere prorogata per ulteriori dodici mesi, e stabilisce che i regolamenti devono definire i limiti di operatività, i casi in cui un’attività possa essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui possa dirsi consentita una proroga. Inoltre, è stato sostituito quasi interamente il comma 2-sexies dell’art. 36 cit., che stabilisce ora che la Banca d’Italia, la Consob e l’Ivass, nell’ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l’ammissione alla sperimentazione, ed ogni altra iniziativa propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell’Unione Europea, si stabilisce poi che l’ammissione alla sperimentazione potrà comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità nella specifica materia. Invece, per quanto riguarda le attività della Banca d’Italia, della Consob e dell’Ivass relative alla sperimentazione si prevede l’applicazione delle norme sulla collaborazione fra autorità e sul segreto d’ufficio. Infine, con riferimento alla possibile responsabilità civile delle autorità di vigilanza, si prevede che la colpa grave venga valutata tenendo conto anche del carattere innovativo e sperimentale dell’attività oggetto di sperimentazione.

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La creazione dell'Osservatorio Cybercrime - Observatory on Cybercrime (OC) costituisce uno degli obiettivi e dei risultati della ricerca del Progetto RIBA (TCC) “New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech in the European perspective”, Università degli Studi di Verona (informativa trasparenza ex d.lgs 33/2013)