La proposta di questo regolamento rientra nel pacchetto europeo sulla finanza digitale del 24 settembre 2020 (supra sub 4 e 5) ed è strettamente connessa alla Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, cd. MiCA.
Nello specifico, si applica alle cripto-attività, qualificabili come strumenti finanziari, che sono escluse dall’ambito di applicazione della proposta MiCA, e intende favorire l’utilizzo della tecnologia sottostante di registro distribuito (DLT o c.d. blockchain).
La proposta delinea un regime pilota al fine di esentare temporaneamente le infrastrutture di mercato DLT da alcuni requisiti specifici previsti dalla disciplina in vigore in materia di strumenti finanziari e che potrebbero impedire lo sviluppo di soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività. Per rendere possibile questo regime di esenzione temporaneo e meglio esplicitare l’ambito applicativo della attuale definizione di “strumenti finanziari”, la Commissione ha presentato anche una proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, EU/2015/2366 e EU/2016/234.
Al fine, inoltre, di preservare la stabilità finanziaria e l’integrità del mercato, nonché la trasparenza e la tutela degli investitori, questo regime pilota dovrebbe consentire, alle autorità nazionali competenti e all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che dovranno rilasciare le autorizzazione del caso, di verificare i rischi specifici derivanti dalle cripto-attività e dalle infrastrutture oggetto di applicazione. E’, in particolare, previsto che siano ad esse comunicati eventuali malfunzionamenti, attacchi informatici o altre minacce cibernetiche, frodi o altri gravi abusi subiti dall’infrastruttura di mercato DLT.